Cosa devo fare
Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento al servizio degli edifici devono, a termini di legge, essere sottoposti periodicamente a manutenzioni e controlli.
Un funzionamento efficiente dell’impianto assicura infatti, da un lato consumi ottimali di combustibile, che si riflettono in un minor impatto ambientale e minori costi di esercizio, e dall'altro garantisce le migliori condizioni di sicurezza d’uso per gli utenti.
Nell'intento di fornire un quadro sintetico e completo degli adempimenti che i vari provvedimenti legislativi indicano per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’efficienza energetica degli impianti termici, si riportano in questa sezione alcune note informative, organizzate per una più immediata comprensione dei contenuti del corpo normativo.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla consultazione dei testi normativi in materia.
In ogni caso il cittadino può rivolgersi agli uffici di U.C.I.T. s.r.l. per ottenere informazioni e chiarimenti sulle disposizioni normative e sulle procedure in vigore sull'ambito territoriale di competenza della Regione F.V.G.
Controlli periodici dell’impianto termico
Il responsabile dell’impianto ha il dovere di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico e precisamente provvede al:
a) Controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto;
b) Controllo dell'efficienza energetica dell’impianto.
Queste operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da imprese abilitate.
Periodicità del controllo e manutenzione dell’impianto
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
In subordine, qualora non siano disponibili le istruzioni tecniche anzidette, la normativa prevede di fare riferimento ad altre fonti documentali.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- Quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto;
- Con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.
A conclusione delle medesime operazioni, il manutentore compila il libretto di impianto nelle parti di competenza e redige un report, che nei casi previsti dalla norma deve essere conforme ai modelli ministeriali denominati “ rapporto di controllo di efficienza energetica” (RCEE).
ll responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
Periodicità del controllo dell’efficienza energetica dell’impianto
Il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto precedente su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
Il controllo di efficienza energetica, deve essere inoltre realizzato in altre situazioni particolari indicate dalla normativa.
Con la periodicità indicata nella Tabella A (colonna “Periodicità di corresponsione del contributo”) riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018 che è allegata alla presente pagina web, viene attuato quanto segue (*):
- al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);
- avvalendosi del sistema informativo regionale il manutentore trasmette i dati del RCEE ad U.C.I.T. s.r.l.;
- il responsabile dell’impianto versa il contributo previsto al manutentore, il quale provvede a trasferirlo mediante un portafoglio digitale attivo nel sistema informativo regionale ad U.C.I.T. s.r.l., ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio ispettivo e di gestione del catasto degli impianti termici;
- il responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
(*) Modalità operativa specifica in vigore sul territorio di competenza della Regione F.V.G.
Ispezioni sugli impianti termici
Le ispezioni si effettuano ai sensi dell’art. 9 del DPR 74/2013 su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
Informazioni per le imprese
Le imprese di manutenzione ed installazione che intendono operare sul territorio di competenza dell’autorità “Regione A.F.V.G.”, devono accedere al sito web di U.C.I.T. s.r.l. per effettuare la registrazione ed avere così titolo ad operare con le procedure gestionali del sistema informativo regionale.
A chi devo rivolgermi
A partire dal 1 gennaio 2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sarà autorità competente in tutti i Comuni del territorio regionale, adottando, in questo modo, una disciplina unica in materia di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici (un tanto ai sensi dell’art. 4, commi 35, 36 e 36 bis della LR 24/2019 così come modificato dall’art. 88, comma 1, lettere a), b) e c) della LR 13/2020).
Per svolgere le attività di pertinenza sull’intero territorio regionale, la Regione si avvarrà della Società partecipata UCIT s.r.l., che già opera in delegazione amministrativa su parte del territorio.
Scadenze e obblighi
Controllo e manutenzione ordinaria dell’impianto
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
In subordine, qualora non siano disponibili le istruzioni tecniche anzidette, la normativa prevede di fare riferimento ad altre fonti documentali.
Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto
Il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto precedente su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW. I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
Le scadenze da rispettare sono le seguenti:
Potenza termica nominale al focolare |
Periodicità controllo di efficienza energetica |
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza inferiore a 35 kW |
Almeno ogni 48 mesi |
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza da 35 kW a 350 kW |
Almeno ogni 24 mesi |
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza superiore a 350 kW |
Almeno ogni 24 mesi |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza inferiore a 35 kW |
Almeno ogni 24 mesi |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza da 35 kW a 350 kW |
Almeno ogni 12 mesi |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza superiore a 350 kW |
Almeno ogni 12 mesi |
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza. Potenza inferiore a 35 kW |
Almeno ogni 48 mesi |
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza . Potenza superiore a 35 kW |
Almeno ogni 48 mesi |
Impianti cogenerativi: Microcogenerazione Pel<50 e Microcogenerazione Pel≥50 |
Almeno ogni 24 mesi |
Generatori alimentati con qualsiasi tipologia di combustibile: a partire dal secondo generatore, avente potenza superiore ai 35 kW, installato dove già insiste un generatore sopra i 35 kW. |
Secondo la periodicità definita per tipologia di combustibile e potenza termica nominale utile |
Tariffe in vigore sul territorio di competenza della Regione
In occasione del controllo di efficienza energetica degli impianti è necessario versare un contributo
La Giunta regionale, con deliberazione n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018, ha approvato per il territorio di competenza regionale (esclusi gli impianti installati sui territori di competenza dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine) le tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013. Le tariffe sono pubblicate in allegato alla presente pagina.
Per i Comuni di Pordenone, Udine e Trieste, in attesa dell’approvazione di un regolamento regionale che disciplinerà in maniera uniforme l’intero territorio della Regione, restano in vigore i regolamenti adottati dalle singole autorità sui territori di propria competenza, per quanto compatibili con le normative nazionali.
ATTENZIONE : i versamenti dei contributi di cui trattasi, per il territorio regionale, (con esclusione dei territori dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine), sono ora gestiti tramite il portafoglio digitale della società UCIT S.r.l. (a cui si rimanda per eventuali chiarimenti sulle modalità operative).
Sanzioni
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del D. Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.