Impianti termici

boiler

Definizioni utili

Si forniscono di seguito alcune definizioni a titolo informativo, rimandando alle normative vigenti per la versione cogente:
 
Impianto termico
Si definisce impianto termico l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
 
Documentazione dell’impianto
Documentazione tecnica a corredo dell’impianto termico:
-       Libretto di impianto per la climatizzazione
-       Libretti uso/manutenzione del generatore/i ed eventuali bruciatori;
-       Dichiarazione di conformità (D.M. 37/2008);
-       I rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE).
Per impianti termici di potenza ≥ 35 kW anche:
-       Libretti uso/manutenzione del bruciatore/i e apparecchiature dell’impianto;
-       Libretto matricolare di impianto e denuncia INAIL (ex ISPESL), ove obbligatori;
-       Certificato di prevenzione incendi, ove obbligatorio;
-       Documentazione di cui al D.Lgs. 152/2006.
 
Responsabile dell’impianto
Il responsabile dell’impianto è il soggetto responsabile dell’ esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed efficienza energetica (misure necessarie al contenimento dei consumi energetici) degli impianti termici.
Tutte queste attività possono essere delegate ad un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il responsabile dell’impianto deve affidare le operazioni che riguardano il controllo, la manutenzione e l’efficienza energetica ad imprese abilitate ad operare sul mercato.
La conduzione dell’impianto termico deve avvenire nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione.
Qualora la potenza termica nominale dell’impianto sia superiore a 232 kW il responsabile dell’impianto deve demandare la conduzione dell’impianto termico a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore)
 
Ditta manutentrice abilitata
Soggetto abilitato ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, che esegue il controllo e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, nel rispetto della normativa vigente.
 
Autorità competente
L’autorità è il soggetto competente in materia di controlli, accertamenti ed ispezioni necessari per l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.
 
Organismo esterno/ufficio interno preposto
L’organismo esterno o l’ufficio interno preposto sono i soggetti cui l’autorità ha conferito la competenza per l’attuazione dei controlli, accertamenti ed ispezioni necessari per l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.
A tale soggetto può anche essere affidato il compito di gestire il catasto territoriale degli impianti termici.
 
Catasto territoriale degli impianti termici
Sistema informatico in cui sono raccolti i dati caratteristici degli impianti termici e di cui si avvale l’autorità ai fini dello svolgimento dei propri compiti.
Oltre all'autorità, al catasto accedono i soggetti da essa delegati (organismo esterno/ufficio interno preposto), i manutentori ed i responsabili degli impianti. A ciascuna categoria di utente è assegnato il diritto di accesso solamente alla parte dei dati di proprio interesse.

Cosa devo fare

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento al servizio degli edifici devono, a termini di legge, essere sottoposti periodicamente a manutenzioni e controlli.
Un funzionamento efficiente dell’impianto assicura infatti, da un lato consumi ottimali di combustibile, che si riflettono in un minor impatto ambientale e minori costi di esercizio, e dall'altro garantisce le migliori condizioni di sicurezza d’uso per gli utenti.
Nell'intento di fornire un quadro sintetico e completo degli adempimenti che i vari provvedimenti legislativi indicano per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’efficienza energetica degli impianti termici, si riportano in questa sezione alcune note informative, organizzate per una più immediata comprensione dei contenuti del corpo normativo.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla consultazione dei testi normativi in materia.
In ogni caso il cittadino può rivolgersi agli uffici di U.C.I.T. s.r.l. per ottenere informazioni e chiarimenti sulle disposizioni normative e sulle procedure in vigore sull'ambito territoriale di competenza della Regione F.V.G.

Controlli periodici dell’impianto termico
Il responsabile dell’impianto ha il dovere di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico e precisamente provvede al:
a)    Controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto;
b)    Controllo dell'efficienza energetica dell’impianto.
Queste operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da imprese abilitate.
 
Periodicità del controllo e manutenzione dell’impianto
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
In subordine, qualora non siano disponibili le istruzioni tecniche anzidette, la normativa prevede di fare riferimento ad altre fonti documentali.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
-        Quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto;
-        Con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.
A conclusione delle medesime operazioni, il manutentore compila il libretto di impianto nelle parti di competenza e redige un report, che nei casi previsti dalla norma deve essere conforme ai modelli ministeriali denominati “ rapporto di controllo di efficienza energetica” (RCEE).
ll responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
 
Periodicità del controllo dell’efficienza energetica dell’impianto
Il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto precedente su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
Il controllo di efficienza energetica, deve essere inoltre realizzato in altre situazioni particolari indicate dalla normativa.
Con la periodicità indicata nella Tabella A (colonna “Periodicità di corresponsione del contributo”) riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018 che è allegata alla presente pagina web, viene attuato quanto segue (*):
-        al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);
-        avvalendosi del sistema informativo regionale il manutentore trasmette i dati del RCEE ad U.C.I.T. s.r.l.;
-        il responsabile dell’impianto versa il contributo previsto al manutentore, il quale provvede a trasferirlo mediante un portafoglio digitale attivo nel sistema informativo regionale ad U.C.I.T. s.r.l., ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio ispettivo e di gestione del catasto degli impianti termici;
-        il responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
 
(*) Modalità operativa specifica in vigore sul territorio di competenza della Regione F.V.G.

Ispezioni sugli impianti termici
Le ispezioni si effettuano ai sensi dell’art. 9 del DPR 74/2013 su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

Informazioni per le imprese
Le imprese di manutenzione ed installazione che intendono operare sul territorio di competenza dell’autorità “Regione A.F.V.G.”, devono accedere al sito web di U.C.I.T. s.r.l. per effettuare la registrazione ed avere così titolo ad operare con le procedure gestionali del sistema informativo regionale.

 

A chi devo rivolgermi

 

A partire dal 1 gennaio 2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sarà autorità competente in tutti i Comuni del territorio regionale, adottando, in questo modo, una disciplina unica in materia di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici (un tanto ai sensi dell’art. 4, commi 35, 36 e 36 bis della LR 24/2019 così come modificato dall’art. 88, comma 1, lettere a), b) e c) della LR 13/2020).

Per svolgere le attività di pertinenza sull’intero territorio regionale, la Regione si avvarrà della Società partecipata UCIT s.r.l., che già opera in delegazione amministrativa su parte del territorio.

 

Scadenze e obblighi

Controllo e manutenzione ordinaria dell’impianto
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
In subordine, qualora non siano disponibili le istruzioni tecniche anzidette, la normativa prevede di fare riferimento ad altre fonti documentali.

Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto
Il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto precedente su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW. I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

Le scadenze da rispettare sono le seguenti:

Potenza termica nominale al focolare Periodicità controllo
di efficienza energetica
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza inferiore a 35 kW Almeno ogni 48 mesi
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza da 35 kW a 350 kW Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile gassoso. Potenza superiore a 350 kW Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza inferiore a 35 kW Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza da 35 kW a 350 kW Almeno ogni 12 mesi
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido. Potenza superiore a 350 kW Almeno ogni 12 mesi
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza. Potenza inferiore a 35 kW Almeno ogni 48 mesi
Impianti alimentati da teleriscaldamento -Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza . Potenza superiore a 35 kW Almeno ogni 48 mesi
Impianti cogenerativi: Microcogenerazione Pel<50 e Microcogenerazione Pel≥50 Almeno ogni 24 mesi
Generatori alimentati con qualsiasi tipologia di combustibile: a partire dal secondo generatore, avente potenza superiore ai 35 kW, installato dove già insiste un generatore sopra i 35 kW. Secondo la periodicità definita per
tipologia di combustibile e
potenza termica nominale utile


Tariffe in vigore sul territorio di competenza della Regione
In occasione del controllo di efficienza energetica degli impianti è necessario versare un contributo

La Giunta regionale, con deliberazione n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018, ha approvato per il territorio di competenza regionale (esclusi gli impianti installati sui territori di competenza dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine) le tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013. Le tariffe sono pubblicate in allegato alla presente pagina.

Per i Comuni di Pordenone, Udine e Trieste, in attesa dell’approvazione di un regolamento regionale che disciplinerà in maniera uniforme l’intero territorio della Regione, restano in vigore i regolamenti adottati dalle singole autorità sui territori di propria competenza, per quanto compatibili con le normative nazionali.

ATTENZIONE : i versamenti dei contributi di cui trattasi, per il territorio regionale, (con esclusione dei territori dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine), sono ora gestiti tramite il portafoglio digitale della società UCIT S.r.l. (a cui si rimanda per eventuali chiarimenti sulle modalità operative). 

Sanzioni
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del D. Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.