Il servizio per l'autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.
CER Comunità Energetica Rinnovabile
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, fatte salve le diverse disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
- l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
- la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
- ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni:
i. rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME;
ii. rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.
CEC Comunità Energetica dei Cittadini
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
- l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole imprese e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
- la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
- ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni:
i. rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME;
ii. rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.
Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione;
- la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
- l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.
Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- i clienti attivi facenti parte della configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte della configurazione;
- i clienti attivi facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
- l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.
Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta e un produttore, coincidente con il cliente finale ovvero un soggetto terzo soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
- il cliente finale e il produttore, qualora diverso dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- può essere presente un’unica unità di consumo;
- può essere presente un solo impianto di produzione;
- l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza, determinata secondo quanto previsto dal comma 14.2, lettera a), non superiore a 10 km e sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.
Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
- possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;
- le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore;
- l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.
Cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
- i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con il cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni del cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
- possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;
- le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente attivo;
- l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.