Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

Il servizio per l’autoconsumo diffuso è erogato dal GSE ai referenti delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso ed è incompatibile con il regime di scambio sul posto.

I soggetti che intendono beneficiare del servizio per l’autoconsumo diffuso presentano istanza al GSE per il tramite del referente, secondo modalità, modelli e tempistiche definite dal GSE.
L’istanza di cui sopra rileva sia ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, sia ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata secondo le modalità di cui all’articolo 6, sia ai fini dell’accesso agli incentivi definiti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ove spettanti.

Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo:

  1. stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell’istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente;
  2. comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC, la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio per l’autoconsumo diffuso, specificando la relativa data di decorrenza.

Qualora la verifica abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente evidenziando i motivi del diniego.

Il contratto è oggetto di aggiornamento a seguito di modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali quelle che derivano dall’inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali/unità di consumo e/o produttori/impianti di produzione, secondo modalità definite dal GSE. Allo scopo, il referente è tenuto a informare tempestivamente il GSE presentando apposita istanza secondo modalità definite dal medesimo GSE: in ogni caso gli effetti della modifica contrattuale decorrono da una data non antecedente a quelle in cui è subentrata la modifica ed è stata presentata l’istanza.

Ai fini della verifica funzionale alla valorizzazione dell’energia autoconsumata e all’accesso agli eventuali strumenti incentivanti, il GSE utilizza l’area sottesa alla cabina primaria, come individuata dai gestori di rete, vigente al momento della presentazione dell’istanza. Tale area, in relazione ai punti di connessione che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso facenti parte dell’istanza, non è più oggetto di successiva modifica anche qualora il gestore di rete competente dovesse modificarla in attuazione della procedura di cui all’articolo 10.

Infine il GSE, per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile e determina il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV) e il contributo per l’energia elettrica oggetto di incentivazione (CACI).
Il GSE, nell’ambito del contratto, riconosce al referente i due contributi di cui sopra, e chiede eventuali corrispettivi a copertura dei suoi costi amministrativi.