Definizioni

Cabina primaria

E' una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione.

Cliente finale

E' una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e dal medesimo gestita.

Cliente attivo

E' il soggetto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 210/21.
"Il cliente attivo è un cliente  finale  ovvero un  gruppo  di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono  almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica  per il proprio  consumo,   accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti".

Autoconsumatore di energia rinnovabile

E' il soggetto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 199/21.
"Un  cliente  finale  che  diviene  autoconsumatore  di  energia rinnovabile: 
 a) produce e accumula energia  elettrica rinnovabile per il proprio consumo:

1) realizzando un impianto di produzione a fonti  rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza  del  cliente  finale.  In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di  energia  rinnovabile  può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo  in  relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori e alla manutenzione, purché' il terzo resti soggetto alle  istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 
2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli  presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo  restando  che  tali  edifici  o  siti devono essere nella disponibilità  dell'autoconsumatore  stesso.  In tal caso:

2.1) l'impianto può  essere   direttamente   interconnesso all'utenza  del  cliente  finale  con  un  collegamento  diretto   di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità  di  produzione  e dell’unità  di  consumo.  ….   L'impianto dell'autoconsumatore può   essere   di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni  di  cui al numero 1; 
2.2)   l'autoconsumatore   può   utilizzare   la   rete   di distribuzione esistente  per  condividere  l'energia  prodotta  dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di  prelievo  dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore;

b) vende l'energia elettrica rinnovabile  autoprodotta  e  può offrire servizi ancillari e di flessibilità,  eventualmente  per  il tramite di un aggregatore….".

Configurazione per l’autoconsumo diffuso

E' una configurazione rientrante in una delle seguenti tipologie: 

  •  gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  • comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
  • comunità energetica dei cittadini;
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  • cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

E' il gruppo previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 199/21.
"Gruppo  di  almeno  due  autoconsumatori   di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  30  del  presente decreto.".

Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente

E un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.

CER comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile

E' il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del decreto legislativo 199/21. 
"1. I clienti finali,  ivi  inclusi  i  clienti  domestici,  hanno  il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché' siano rispettati i seguenti requisiti: 

  1. l'obiettivo  principale  della  comunità  è  quello  di  fornire    benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai    suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità  e    non quello di realizzare profitti finanziari;
  2. la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio  dei    poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI,   enti   territoriali   e   autorità   locali,   ivi   incluse   le    amministrazioni comunali, gli enti di ricerca  e  formazione,  gli    enti  religiosi,  quelli  del  terzo  settore  e   di   protezione    ambientale nonché' le amministrazioni locali contenute nell'elenco    delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto  Nazionale    di  Statistica  (di  seguito:  ISTAT)  secondo   quanto   previsto    all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che    sono situate nel  territorio  degli  stessi  Comuni  in  cui  sono    ubicati gli impianti per  la  condivisione  di  cui  al  comma  2, lettera a);
  3. per quanto riguarda le imprese, la partecipazione  alla  comunità    di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale    e industriale principale;
  4. la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a  famiglie  a    basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri  di  controllo  è  detenuto   dai   soggetti   aventi   le    caratteristiche di cui alla lettera b).

 2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. fermo  restando  che  ciascun  consumatore  che  partecipa  a  una    comunità può detenere impianti a  fonti  rinnovabili  realizzati    con le modalità di cui all'articolo  30,  comma  1,  lettera  a),    punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la  produzione    di  energia  rinnovabile  degli  impianti  che   risultano   nella    disponibilità e sotto il controllo della comunità;  
  2. l'energia  autoprodotta   è   utilizzata   prioritariamente   per    l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con  i    membri della comunità secondo le modalità di  cui  alla  lettera c),  mentre  l'energia  eventualmente  eccedentaria  può   essere    accumulata e venduta anche tramite  accordi  di  compravendita  di    energia   elettrica   rinnovabile,   direttamente    o    mediante    aggregazione;
  3. i membri della comunità utilizzano la rete di  distribuzione  per    condividere l'energia prodotta, anche  ricorrendo  a  impianti  di    stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per  le  comunità    energetiche  dei  cittadini.  L'energia  può   essere   condivisa    nell'ambito della  stessa  zona  di  mercato,  ferma  restando  la    sussistenza del requisito  di  connessione  alla  medesima  cabina    primaria per l'accesso agli incentivi di  cui  all'articolo  8,  e  alle restituzioni di cui all'articolo 32,  comma  3,  lettera  a),    secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
  4. gli impianti a fonti rinnovabili  per  la  produzione  di  energia    elettrica realizzati dalla comunità  sono  entrati  in  esercizio    dopo  la  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto    legislativo,  fermo  restando  la  possibilità  di  adesione  per impianti esistenti, sempre  di  produzione  di  energia  elettrica    rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
  5. i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
  6. nel rispetto delle finalità di cui al comma  1, lettera  a), la comunità  può  produrre  altre  forme  di   energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da  parte  dei  membri,  può promuovere  interventi  integrati  di  domotica, interventi di efficienza energetica, nonché' offrire  servizi  di  ricarica  dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e puo'  offrire  servizi  ancillari  e  di flessibilità.".

CEC comunità energetica dei cittadini

E' il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21.
"La comunità energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica: 

  1. fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
  2. controllato da  membri  o  soci  che  siano  persone  fisiche, piccole imprese, autorità locali,  ivi  incluse  le  amministrazioni comunali, gli enti di  ricerca  e  formazione,  gli  enti  del  terzo settore e di protezione ambientale, gli enti  religiosi,  nonché'  le amministrazioni locali contenute  nell'elenco  delle  amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto  Nazionale  di  Statistica  secondo quanto previsto all'articolo 1, comma  3,  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196;
  3. che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché' perseguire profitti finanziari;
  4. che può partecipare  alla  generazione,  alla  distribuzione, alla  fornitura,  al  consumo, all’aggregazione,   allo   stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica,  o  a  servizi  di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici  ai suoi membri o soci.".

Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta

E' l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso.
L'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità  di  consumo.  …. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo.

Il calcolo della lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto è effettuato considerando la distanza minima tra la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’unità di consumo e la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’impianto di produzione.

Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione

E' l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21.
L'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere  l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.

Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione

E' il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo.

Servizio per l’autoconsumo diffuso

E' il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.

Produttore di energia elettrica o produttore

E' una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.

Referente

Il referente è: 

  1. nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
  2. nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
  3. nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità;
  4. nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;
  5. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
  6. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
  7. nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo cliente attivo.

Inoltre, per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle Regole Tecniche del GSE di cui all’articolo 11. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.

Energia elettrica oggetto di incentivazione

E' l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020.
Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi definiti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio. L’energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione.

Energia elettrica autoconsumata

E', per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10.
L’energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio.

Energia elettrica autoconsumata per livello di tensione

E', per ogni ora, l’energia elettrica autoconsumata calcolata tenendo conto solo della parte dell’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l’impianto di produzione.
Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è determinata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione.

Energia elettrica condivisa

E', in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, l’energia condivisa è calcolata con riferimento all’intero territorio nazionale.
L’energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio.

Energia elettrica immessa

E', ai soli fini del presente provvedimento, l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS.

Energia elettrica immessa ai fini della condivisione

E', in ogni ora, la somma dell’energia elettrica immessa tramite l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso.

Energia elettrica prelevata

E' l’energia elettrica prelevata dalla rete.

Energia elettrica prelevata ai fini della condivisione

E', in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, la somma dell’energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell’energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell’accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT, della deliberazione 574/2014/R/eel e della deliberazione 109/2021/R/eel.

Ritiro dedicato

E' il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell’energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A.