Cabina primaria
E' una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione.
Cliente finale
E' una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e dal medesimo gestita.
Cliente attivo
E' il soggetto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 210/21.
"Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti".
Autoconsumatore di energia rinnovabile
E' il soggetto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 199/21.
"Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori e alla manutenzione, purché' il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. …. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1;
2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore….".
Configurazione per l’autoconsumo diffuso
E' una configurazione rientrante in una delle seguenti tipologie:
- gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
- comunità energetica dei cittadini;
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.
Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
E' il gruppo previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 199/21.
"Gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del presente decreto.".
Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente
E un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo.
CER comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile
E' il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del decreto legislativo 199/21.
"1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché' siano rispettati i seguenti requisiti:
- l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
- fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché' offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilità.".
CEC comunità energetica dei cittadini
E' il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21.
"La comunità energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
- fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
- controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché' perseguire profitti finanziari;
- che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.".
Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta
E' l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso.
L'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. …. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo.
Il calcolo della lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto è effettuato considerando la distanza minima tra la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’unità di consumo e la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’impianto di produzione.
Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
E' l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21.
L'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.
Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
E' il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo.
Servizio per l’autoconsumo diffuso
E' il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.
Produttore di energia elettrica o produttore
E' una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.
Referente
Il referente è:
- nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
- nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità;
- nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;
- nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
- nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
- nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo cliente attivo.
Inoltre, per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle Regole Tecniche del GSE di cui all’articolo 11. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.
Energia elettrica oggetto di incentivazione
E' l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020.
Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi definiti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio. L’energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione.
Energia elettrica autoconsumata
E', per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10.
L’energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio.
Energia elettrica autoconsumata per livello di tensione
E', per ogni ora, l’energia elettrica autoconsumata calcolata tenendo conto solo della parte dell’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l’impianto di produzione.
Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è determinata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione.
Energia elettrica condivisa
E', in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, l’energia condivisa è calcolata con riferimento all’intero territorio nazionale.
L’energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio.
Energia elettrica immessa
E', ai soli fini del presente provvedimento, l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS.
Energia elettrica immessa ai fini della condivisione
E', in ogni ora, la somma dell’energia elettrica immessa tramite l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso.
Energia elettrica prelevata
E' l’energia elettrica prelevata dalla rete.
Energia elettrica prelevata ai fini della condivisione
E', in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, la somma dell’energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell’energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell’accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT, della deliberazione 574/2014/R/eel e della deliberazione 109/2021/R/eel.
Ritiro dedicato
E' il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell’energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A.